Circolare 44

Validità anno scolastico in corso e deroghe

Validità anno scolastico in corso e deroghe

In applicazione del DPR 122/2009, il Collegio Docenti del 12/09/2025 ha approvato le linee generali che regolano il limite delle assenze per la validità dell’anno scolastico e la conseguente ammissione allo scrutinio di valutazione finale. 

La normativa citata prevede che “per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato”, ovvero il monte ore annuale delle lezioni che deriva dalla somma delle ore di tutte le discipline. 

Pertanto: 200 giorni 

CLASSE 

I – II 

III-IV-V 

ORARIO ANNUALE 

891 ore 

990 ore 

ORE MINIME DI FREQUENZA affinché sia valido l’anno 

668 ore 

742 ore

 

Per gli studenti che non si avvalgono della religione cattolica e che non svolgono l’ora alternativa al monte ore annuale vanno sottratte 33 ore. 

Ai sensi dell’art.14, comma 7, del citato DPR, le Istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite. Tale deroga è prevista per assenze continuative documentate, a condizioni comunque che non ne venga pregiudicata, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di una valutazione. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l’esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione all’Esame di Stato. Il Collegio docenti del 12/09/2025 ha previsto, a titolo indicativo e nel rispetto dell’autonomia scolastica, le assenze dovute a: 

– motivi di salute adeguatamente documentati con certificazioni di strutture pubbliche; 

– quarantena volontaria o obbligata; 

– terapie e/o cure programmate; 

– donazioni di sangue; 

– partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.; 

– attività connesse al Conservatorio; 

– adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il venerdì (o altro giorno) come giorno di riposo; 

– ricongiungimento temporaneo e documentato al genitore sottoposto a misure di privazione della libertà personale. 

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