Circolare 21

Validità anno scolastico

Validità anno scolastico in corso e deroghe

In applicazione del DPR  122/2009 e del D.Lgs. 62/2017, il Collegio Docenti riunitosi il  06/09/2024 ha approvato le linee generali che regolano il limite delle assenze per la validità dell’anno scolastico e la conseguente ammissione allo scrutinio di valutazione finale. 

La normativa citata prevede che “per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato”, ovvero il monte ore annuale delle lezioni che deriva dalla somma delle ore di tutte le discipline. 

Pertanto:

CLASSE ORARIO ANNUALE  ORE MINIME DI FREQUENZA affinché sia valido l’anno
I-II 891 ore 668 ore
III-IV-V 990 ore 742 ore

 

Per gli studenti che non si avvalgono della religione cattolica e che non svolgono l’ora alternativa   al monte ore annuale vanno sottratte 33 ore.

Ai sensi dell’art.14, comma 7, del citato DPR, le Istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite. Tale deroga è prevista per assenze continuative documentate, a condizioni comunque che non ne venga pregiudicata, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di una valutazione. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l’esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione all’Esame di Stato.

Il Collegio docenti del 10/09/2021 ha previsto, nel rispetto dell’autonomia scolastica, la deroga al limite massimo di assenze dovute a:

  • motivi di salute adeguatamente documentati con certificazioni di strutture pubbliche;
  • quarantena volontaria o obbligata;
  • terapie e/o cure programmate;
  • donazioni di sangue;
  • partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.;
  • attività connesse al Conservatorio;
  • adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo;
  • ricongiungimento temporaneo e documentato al genitore sottoposto a misure di privazione della libertà personale.

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